L’obbligo di indicare in fattura la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante previsto dall’articolo 83 bis della legge 133/2008 non è applicabile, in quanto non sono identificabili i veicoli con cui verranno effettuate le operazioni di trasporto, né la quota della capacità di carico degli stessi che verrà utilizzata in relazione alle merci del mittente.