1- Condizioni generali
Per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali-Confetra praticate dai Corrieri e dagli spedizionieri Italiani depositate presso le CCIAA nazionali il 7/01/1997.
- Se i trasporti effettuati per via aerea prevedono una destinazione finale o uno scalo in un paese diverso da quello di origine, troverà applicazione, ricorrendone tutti i presupposti, la Convensione di Varsavia del 12 ottobre 1929 così come modificata dalla successiva Convensione di Montreal del 28 Maggio 1999 e protocolli aggiuntivi.
I trasporti internazionali via terra saranno soggetti alle disposizioni della convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada(CMR), stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 (la convenzione CMR). - Le spedizioni potranno essere effettuate con gli scali intermedi che Sisped riterrà più opportuni.
2- Oggetto
- Salvo che venga concordata l’ effettuazione di servizi particolari, il servizio fornito da Sisped si limita al ritiro, trasporto, sdoganamento, ove necessario, e consegna della spedizione.
Il mittente è a conoscenza che la propria spedizione verrà effettuata insiema a quelle di altri mittenti e che Sisped non potrà monitorare tutti i movimenti in entrata ed in uscita delle single spedizioni nei vari centri di smistamento. - La Sisped si impegna a trasportare merci secondo la tipologia e la quantità previste dal documento di trasporto.
I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione, saranno quelli risultanti dai documenti di trasporto, come previsto nel successivo paragrafo riguardante il documento di trasporto.
3- Condizioni di pagamento-Compensazione
I trasporti si assumono alle condizioni Generali – Confetra che prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci o al massimo a 30gg. emissione fattura, salvo diversi termini pattuiti. In ogni caso i termini di pagamento costituiscono altresì termine di decadenza per eventuali contestazioni circa il corrispettivo dovuto.
Ritardato pagamento:prevede l’addebito degli interessi di mora oltre alle spese per il recupero del credito.
Le parti espressamente convengono che Sisped (vettore) ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti del vettore a qualunque titolo, compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, o i risarcimenti danni accertati per merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di pagamento per i servizi di trasporto. Il mittente autorizza fin d’ora Sisped ad operare detta compensazione.
4- Assicurazione merci
Si procede a Copertura Assicurativa contro tutti i rischi solo dietro mandato conferito per iscritto ed accettato precedentemente al ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute.
- Ferme restando le regole di responsabilità del vettore, le parti concordano nel riconoscere che l’evento rapina, sia che avvenga nel trasporto o presso i magazzini del vettore o di terzi,comporterà l’esonero della responsabilità del vettore configurandosi l’ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
5- Giacenza
Si verifica per impedimento alla consegna a causa di rifiuto, di destinatario sconosciuto o irreperibile; al rientro della merce in magazzino si procede all’apertura della giacenza e all’immediata comunicazione. Trascorsi 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di giacenza al mittente, senza che questi abbia fornito per iscritto precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce. Le spese di giacenza verranno addebitate come convenuto.
6- Contrassegno
Il mandato ad incassare il contrassegno deve essere dato dal mittente esclusivamente indicandolo sui documenti di trasporto (D.D.T.) in modo chiaro e ben visibile con la parola “CONTRASSEGNO”, o C.O.D. per spedizioni dirette all’estero, seguito dall’importo in Euro (o valuta del paese di destino se extra CEE) esposto in cifre ed in lettere. Va inoltre evidenziato in modo inequivocabile.
L’inadempimento delle formalità suddette comporterà l’esonero del vettore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno.
Le parti concordano che il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di conto corrente o circolari, accettati secondo le istruzioni del mittente. Il vettore provvede comunque al recupero dei costi in caso di annullamento successivo del contrassegno da parte del mittente.
7- Competenze per prestazioni e/o servizi particolari
I ritiri e le consegne merci si intendono effettuati al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto(D.D.T.).
Per i ritiri e le consegne che richiedono prestazioni accessorie (ad es: consegne ai piani, sia superiori che inferiori o altre cause che caratterizzano consegna disagiata, ai supermercati o equipollenti, agli spedizionieri internazionali, alle basi Nato, alle dogane, agli aeroporti, merci da spallettizzare ed in ogni altro caso di impegno di maggior tempo per la consegna per causa non imputabile al vettore) sarà addebitato un corrispettivo a copertura dei maggiori costi.
Saranno addebitati i costi per i ritiri tentati, ma non eseguiti per cause del cliente.
8- Documenti di trasporto
I documenti di trasporto devono contenere ben chiari tutti i dati per l’esecuzione del trasporto:
- indirizzo del destinatario completo di CAP esatto e sigla della provincia di destinazione,Partita I.V.A o codice fiscale del destinatario,se la spedizione e’ in porto assegnato;
- Numero di telefono del destinatario;
- Indirizzo del mittente completo di CAP e provincia;
- Numero dei colli e natura delle merci;
- Esatto volume espresso in metri cubi;
- Peso lordo espresso in Kg.
In caso di errate indicazioni, le spedizioni verranno fatturate in base ai pesi e ai volumi esatti rilevati dalle macchine smistatici del vettore con il rapporto peso volume concordato.
9- Diritto di ritenzione
Come da art.23 delle Condizioni Generali Confetra, a copertura di tutti i crediti comunque dipendenti dagli incarichi affidati, anche se già eseguiti, a seguito di prestazioni periodiche o continuative, si eserciterà il diritto di ritenzione su quanto si trova nella detenzione del vettore, sia merci che contrassegni.
10- Ricerche d’archivio
È previsto un addebito per l’invio di copie di prove di consegna per le quali non è intervenuta prescrizione.
11- Adeguamento Carburante Legge 133
L’obbligo di indicare in fattura la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante previsto dall’articolo 83 bis della legge 133/2008 non è applicabile, in quanto non sono identificabili i veicoli con cui verranno effettuate le operazioni di trasporto, né la quota della capacità di carico degli stessi che verrà utilizzata in relazione alle merci del mittente.
12- Foro competente
Per ogni controversia è competente il solo foro di Siena, con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa.